Cosa cambia con i tre nuovi decreti del 2022?: quali sono gli strumenti adatti per essere subito in regola con i nuovi adempimenti tecnici e professionali?
1) DECRETO – 1 settembre 2021 (entrata in vigore 24 settembre 2022)
CRITERI GENERALI PER IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ATTREZZATURE ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 46 COMMA 3 LETTERA A PUNTO 3 DEL DLGS 9 APRILE 2008 N 81.
In sintesi
Esprime i criteri di qualificazione dei tecnici antincendio nonché le definizioni di manutenzione, tecnico qualificato, controllo periodico, sorveglianza. E’ demandata alle norme tecniche le disposizioni d’uso che integrano le disposizioni applicabili.
Cosa abroga
Articolo 3 comma 1 lettera e) e l’articolo 4 con l’allegato VI del DM 10-03-98. Ridurre la probabilità di incendio secondo allegato VI abrogato.
2) DECRETO – 2 settembre 2021 (entrata in vigore 1 settembre 2022)
CRITERI PER LA GESTIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN ESERCIZIO ED IN EMERGENZA E CARATTERISTICHE DELLO SPECIFICO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 46 COMMA 3 LETTERA a) PUNTO 4 E LETTERA b) DEL DLGS DEL 9 APRILE 2008 N81.
In sintesi
Esprime i criteri per la gestione delle emergenze della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro introducendo alcuni elementi di novità rispetto all’81/08 che si vedono negli articoli importanti che verranno esposti nel paragrafo seguente.
Il datore di lavoro deve valutare adottare le misure preventive in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso l’attività. Il datore di lavoro deve predisporre un piano di emergenza in cui vengono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio.
3) DECRETO – 3 settembre 2021 (entrata in vigore 02 settembre 2022)
CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 46, COMMA 3, LETTERA A) , PUNTI 1 E 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81
In sintesi
Detto anche MINICODICE. Esprime i criteri per individuare le possibili cause per una eventuale propagazione dell’incendio. Detti criteri debbono essere individuati in base ai DVR ed in sede di progettazione individuati secondo i rischi di incendio: per il basso rischio all’interno del decreto stesso nell’allegati I punto 1 comma 2. Per gli altri sono riportati nella sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
Cosa abroga
DM del 10 marzo 1998.