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Quando un luogo di lavoro è classificabile a basso rischio di incendio?

Affinché un luogo di lavoro possa essere definito a basso rischio incendio deve rispettare delle caratteristiche, tra cui:

  • Il luogo di lavoro non deve essere soggetto a controllo dei Vigili del Fuoco
  • Il numero di occupanti non deve essere superiore a 100
  • La superficie deve essere inferiore a 1000 mq, con altezza rispetto al piano campagna compresa tra -5 e 24 m
  • La presenza di materiale combustibile non deve determinare un carico di incendio specifico superiore a 900 MJ/mq
  • Assenza di sostanze pericolose in quantità significative.

Nel DM 3/9/2021 viene inoltre sottolineata l’importanza di eseguire una valutazione del rischio da atmosfere esplosive che deve essere complementare alla valutazione del rischio incendio.

Luogo di lavoro a basso rischio di incendio: quali sono i requisiti?

I principali requisiti di sicurezza antincendio previsti dall’Allegato I al DM 3/9/2021 cosiddetto e applicabile esclusivamente per un luogo di lavoro a basso rischio incendio sono i seguenti:

  • per le attività aperte al pubblico con più di 25 persone, le porte devono aprirsi nel verso dell’esodo ed essere dotate di barra antipanico o equivalente.
  • l’affollamento massimo di ciascun locale viene determinato mediante moltiplicazione della superficie lorda del locale per 0,7.
  • devono essere previste almeno 2 vie di fuga indipendenti.
  • i corridoi ciechi non devono avere lunghezza superiore a 30 metri o altezza non inferiore a 5 metri. nei limiti di ammissibilità del corridoio cieco fino a 30 metri di lunghezza, è ammessa una sola uscita.
  • la larghezza delle vie di esodo non inferiore a 90 cm.
    • 80 cm nei varchi.
    • a 70 cm nei varchi di locali con affollamento fino a 10 persone.
    • a 60 cm per i varchi di locali con esclusiva presenza di personale specificatamente formato o di presenze occasionali (locali di servizio ecc.).
  • in tutti i piani dove possono essere presenti persone incapaci di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, deve essere previsto uno spazio raggiungibile in orizzontale.
  • gli estintori devono avere capacità estinguente non inferiore a 13A e carica minima di 6 Kg o Lt.
  • Il numero degli estintori deve permettere di raggiungerne uno in massimo 30 metri di distanza. In presenza di liquidi infiammabili, ogni estintore deve avere capacità estinguente pari ad almeno 89B.
  • nei luoghi di lavoro al chiuso è opportuno l’utilizzo di estintori a base d’acqua.
  • In prossimità di impianti o apparecchiature elettriche devono essere installati estintori a schiuma di classe F, invece, in prossimità di mezzi di cottura.
  • dalla valutazione del rischio può emergere, inoltre, la necessità di installare impianto di rivelazione incendiinstallare impianto di rivelazione incendi, rete idranti ecc.
  • i mezzi di soccorso antincendio devono potersi avvicinare a distanza non superiore a 50 metri dagli accessi.

I nuovi criteri per stabilire l’obbligatorietà del piano di emergenza aziendale

Il DM 2/9/2021 sui criteri per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro definisce i nuovi criteri per stabilire l’obbligatorietà del piano di emergenza aziendale. Esso sarà necessario anche per i luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori dell’azienda. Ci sarà inoltre l’obbligatorietà per le aziende che hanno almeno 10 lavoratori e per quelle assoggettate al controllo dei Vigili del Fuoco, DPR 151/2011.

Vengono definiti nuovi e più stringenti requisiti per i docenti dei corsi antincendio con un monte ore di docenza sia per la parte teorica che pratica, corsi di formazione abilitante, iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno quali professionisti abilitati alla prevenzione incendi.