Il D.M. antincendio Luoghi di Lavoro del 29 ottobre 2021
Il 29 ottobre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto del Ministro che riguarda i Criteri generali di progettazione, realizzazione della sicurezza antincendio luoghi di lavoro.
Il nuovo Decreto entrerà in vigore il 29 ottobre 2022.
Quadro normativo del nuovo D.M. sulla sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro
Il Decreto si affiancherà con i DM 2/9/2021 (GU n. 237 del 4/10/2021) e DM 1/9/2021 (GU n. 230 del 25/9/2021). Essi trattano rispettivamente della gestione della sicurezza antincendio e sui controlli e le manutenzioni antincendio.
Il Decreto si applica ai luoghi di lavoro come definiti dall’Art. 62 del D. lgs. 81/2008, ca cui sono esclusi:
- cantieri temporanei a cui si applica DM 2/9/2021 nella parte riferita alla designazione e formazione degli addetti antincendio
- campi agricoli
- boschi
Il nuovo Decreto dà sempre più spazio alla progettazione della sicurezza antincendio e all’applicazione delle regole tecniche di prevenzione incendi.
Cosa sancisce il Decreto sulla prevenzione incendi suiluoghi di lavoro
Il nuovo Decreto 3/9/2021 sancisce nuovi criteri di approccio e un nuovo modo di valutare il rischio incendio nei luoghi di lavoro.
- Il luogo di lavoro è un’attività che ha una regola tecnica verticale. In questo caso si applica tale RTV (regola tecnica verticale);
- Il luogo di lavoro è un’attività che non ha una regola tecnica verticale specifica. Se è definito come a basso rischio di incendio allora si applica il MiniCodice (Allegato I al DM 3/9/2021). Oppure si può applicare il Codice DM 3/8/2015 (cosiddetta regola tecnica orizzontale -RTO- di prevenzione incendi per le attività soggette al DPR 151/2011 non dotate di RTV specifica);
- Il luogo di lavoro non ha una regola tecnica e non è a basso rischio. Allora si deve applicare direttamente il Codice DM 3/8/2015.